Per una persona che ha l’onore e la responsabilità di ricoprire anche il ruolo di genitore, una delle massime aspirazioni è quella di poter accompagnare i propri figli nella loro crescita personale e poter vedere la realizzazione degli obiettivi e aspirazioni che questi hanno per il loro futuro. I percorsi della vita però non sono sempre così lineari.
Quando un Consulente Finanziario si confronta con i propri Clienti, emerge sempre in modo prioritario la volontà da parte dei genitori, di tutelare i propri figli all’interno di una pianificazione patrimoniale che consideri anche le situazioni più avverse. Nei fattori di rischio che vengono considerati, vi è anche il più estremo, ossia la possibilità della premorienza di un genitore.
Tra i mille risvolti che emergono da situazioni di questo tipo, è bene sapere cosa prevede la normativa in presenza di minorenni chiamati ad ereditare.
Premessa
Per il nostro ordinamento successorio, i minorenni possono essere nominati in un Testamento (come Eredi o Legati) oppure essere chiamati alla successione legittima di un loro genitore o parente, ma attenzione, non avendo piena capacità d’agire (che si acquisisce con il compimento della maggiore età), non possono decidere autonomamente se accettare o meno la porzione di eredità alla quale sono chiamati.
Questo compito spetta (previa autorizzazione e tra poco vedremo da parte di chi) al suo legale rappresentante: di prassi questo ruolo è svolto dai genitori che esercitano congiuntamente (entrambi) la patria potestà, oppure in via esclusiva dal genitore che ha la responsabilità genitoriale. Potrebbe anche sussistere il caso in cui questo ruolo venga svolto da un altro soggetto: un parente prossimo (in assenza di entrambi i genitori o se non considerati affidabili), oppure un soggetto estraneo al nucleo familiare. La decisione di nominare il rappresentante legale di un minore, spetta al Giudice Tutelare.
Qui emerge in modo centrale la figura ed il ruolo del Giudice Tutelare: per accettare o rinunciare all’eredità, il legale rappresentante del minore deve ottenere preventiva autorizzazione dal G.T.
Come si procede?
Il legale rappresentante del minore dovrà presentare una richiesta scritta (ricorso) presso il tribunale del G.T. territorialmente competente, sulla base della residenza del minore. Una volta ottenuta l’autorizzazione, il legale rappresentante del minore dovrà presentarsi presso la cancelleria del tribunale competente per la successione del de cuius o presso un Notaio, per accettare o rinunciare all’eredità per conto del minore, attraverso la forma dell’atto pubblico.
Il codice civile prescrive però che l’accettazione dell’eredità del minore, debba essere effettuata con beneficio d’inventario.
Cosa vuol dire? L’accettazione “con beneficio d’inventario” fa sì che il patrimonio dell’erede resti separato da quello del defunto, per cui i creditori di quest’ultimo potranno soddisfarsi solo sui beni caduti in successione. L’erede, in questo caso, risponderà di eventuali debiti del de cuius nei soli limiti del patrimonio ereditato, senza correre il rischio di dovervi far fronte con i propri beni personali.
Questo aspetto è assolutamente strategico, in quanto se ci fosse una semplice accettazione dell’eredità, si avrebbe come risultato la “confusione del patrimonio” del defunto con quello dell’erede, esponendo pertanto quest’ultimo al rischio di dover far fronte a passività “ereditate” rispondendo con il proprio patrimonio personale.
L’ordinamento pertanto è orientato verso la massima tutela nei confronti del minore, prevedendo che l’accettazione dell’eredità possa avvenire esclusivamente con beneficio d’inventario. La terminologia “beneficio d’inventario” indica chiaramente che il legale rappresentante del minore ha il compito di redigere con estrema precisione l’inventario delle attività (e delle passività) in capo al defunto, così da avere una situazione assolutamente completa.
Ma cosa succede se il legale rappresentante del minore chiamato all’eredità, dopo aver accettato (previa autorizzazione del giudice tutelare) non redige l’inventario?
Anche in questo caso, l’ordinamento prevede una tutela particolare per il chiamato all’eredità minorenne. Viene infatti disposto che non possa applicarsi ai minori la decadenza dal beneficio d’inventario, prorogando per loro la possibilità di procedere alla redazione dell’inventario sino al compimento dei 19 anni (un anno dopo il raggiungimento della maggiore età).
In pratica: anche se il rappresentante legale non compie l’inventario nei termini prescritti dalla legge, il minore non decade dal beneficio se, entro l’anno dal compimento della maggiore età, completerà lui la procedura di accettazione procedendo alla redazione dell’inventario. In difetto, sarà considerato un erede puro e semplice.
Quali strategie possono essere adottate?
Tornando al punto di partenza, per un genitore che imposta una strategia di pianificazione anche di tipo successorio, quali strumenti possono essere utilizzati per tutelare maggiormente i propri figli minori?
Ricordiamo che i figli sono Eredi Legittimari, pertanto in caso di apertura della successione di un genitore, ereditano una parte di patrimonio. In ragione però di particolari situazioni o necessità, può essere volontà del genitore, operare in termini di rafforzamento patrimoniale o maggior tutela. Tra le varie possibilità, da analizzare caso per caso rispetto alla situazione specifica del nucleo familiare, possono a tale scopo essere utili:
- Il testamento
Attraverso il testamento è possibile dividere il proprio patrimonio attribuendo uno o più beni specifici al minore. In questo modo si evita la comunione di uno specifico bene tra il minore e gli altri Eredi, che potrebbe generare difficoltà nella gestione dello stesso. Pensiamo ad un immobile che potrebbe avere per effetti successori una pluralità di proprietari.
- La designazione di un Tutore
Questa possibilità è in capo al genitore che per ultimo ha esercitato la responsabilità genitoriale sul minore. Consiste in una semplice dichiarazione contenuta all’interno del testamento, con la quale il genitore esprime il desiderio di nominare una persona di sua fiducia (anche al di fuori del contesto familiare) espressamente indicata, che si occuperà di amministrare e gestire il patrimonio nell’esclusivo interesse del minore. La nomina andrà comunque poi ratificata, attraverso un giuramento del tutore, sempre previa autorizzazione del G.T.
- La creazione di un patrimonio separato (fine meritevole di tutela)
L’utilizzo di un Trust (particolarmente modellabile) oppure la costituzione di un vincolo di destinazione su un bene specifico, possono permettere ad una persona di fiducia di amministrare un patrimonio, con obiettivi specifici (istruzione, mantenimento) nell’interesse del minore.
- L’utilizzo di strumenti assicurativi
Non possiamo coprire con le nostre risorse patrimoniali correnti tutti i rischi a cui siamo esposti e di riflesso a cui saranno esposti i nostri eredi, soprattutto se minorenni, in caso di nostra premorienza. Alcuni di questi rischi possono essere “trasferiti” utilizzando strumenti assicurativi ad hoc.
La tematica è particolarmente delicata e necessita di essere approfondita su ogni singolo caso, in ragione di molteplici risvolti e fattori che vanno considerati. L’obiettivo centrale resta in modo imprescindibile la tutela del soggetto minore davanti a situazioni estreme che potrebbero accadere.
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