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Donazione: coniugazione del verbo sto facendo la cosa giusta?

Matteo Spairani, consulente finanziario

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Donare come atto d’amore, scelta consapevole, strategia patrimoniale

Vediamo gli aspetti principali.

La donazione è il contratto con il quale un soggetto – il donante – arricchisce per spirito di liberalità (e cioè senza pretendere alcuna controprestazione) un altro soggetto – il donatario – trasferendogli un proprio diritto o assumendo un obbligo nei suoi confronti.

La donazione può attuarsi in differenti modalità: la forma più conosciuta e utilizzata è il trasferimento della proprietà di beni mobili (liquidità di conto corrente, ma anche titoli e quote di oicr) o immobili appartenenti al donante, o di un altro diritto reale (es. usufrutto, abitazione, diritto di superficie, servitù) spettante al donante.

Oppure:

– mediante la costituzione di un diritto reale (es. usufrutto, abitazione, diritto di superficie, servitù) su beni mobili o immobili appartenenti al donante; 

– con l’assunzione da parte del donante di un obbligo nei confronti del donatario (es. mediante l’assunzione dell’obbligo di corrispondergli, senza ricevere corrispettivo, una rendita vitalizia); 

– tramite la liberazione del donatario da un obbligo nei confronti del donante (es. la rinuncia a un credito che il donante vanta nei confronti del donatario).

Per espresso divieto di legge i beni futuri non possono invece essere oggetto di donazione, semplicemente perché il donante deve essere ben conscio del valore e della consistenza dei beni e diritti di cui dispone con l’atto di liberalità.

Perché si dona

I motivi possono essere vari, ma tutti riconducibili alla volontà di un soggetto, di portare beneficio a un altro soggetto, senza ricondurre tale scelta a obblighi o prestazioni con cui si vuole vincolare il ricevente del beneficio.

Atto di donazione

Quindi si dona per affetto, per amore, per beneficienza, per riconoscenza, per meriti, per gratitudine… e sotto sotto anche per scelte patrimoniali legate a un passaggio generazionale di beni.

Chi può donare? 

Il donante è una persona che ha piena capacità giuridiche e piena disponibilità dei beni che vuole donare.

Quindi, di riflesso sono ritenuti incapaci di donare: i minorenni, gli inabilitati, gli interdetti, le persone con amministratore di sostegno sempre che nel decreto di nomina siano state private della capacità di disporre dei propri beni. Gli incapaci, per tramite del loro legale rappresentante, non possono donare, stante la particolare scelta personale di questo atto.

Le persone giuridiche pubbliche e private, avendo capacità generale, possono donare, sempre nei limiti di quanto previsto dallo Statuto a cui fanno riferimento.

Chi può ricevere?

Il donatario è colui che accetta di ricevere l’oggetto della donazione, pertanto non deve avere particolari requisiti se non quello di essere idoneo a poter assumere la titolarità di un rapporto giuridico.

Giudice tutelare e donazione

I minorenni e gli interdetti potranno accettare la donazione per tramite del loro legale rappresentante, previa autorizzazione specifica del giudice tutelare.

Potranno essere destinatari di donazione anche i nascituri già concepiti: in tal caso competerà ai legali rappresentanti (sempre previa autorizzazione del giudice tutelare) accettare il trasferimento.

Forma e Accettazione

La donazione deve essere disposta per atto pubblico, ricevuto dal notaio alla presenza di due testimoni, pena la nullità. Se la donazione ha per oggetto beni mobili è inoltre necessario, sempre a pena di nullità, descriverli dettagliatamente e indicarne il valore nell’atto di donazione o in un documento da allegare all’atto. La donazione è un contratto e come tale – affinché si perfezioni e produca tutti i suoi effetti – non è sufficiente la sola manifestazione di volontà del donante: la proposta del donante deve essere espressamente accettata dal donatario.

Se il valore del trasferimento di un bene mobiliare è di modico valore (attenzione, perché è un concetto che non ha un valore in senso assoluto, ma va rapportato al soggetto donante) potrebbe essere evitato l’atto pubblico.

Invece in caso di donazione di bene immobiliare, anche se di bassissimo valore, è sempre necessaria la forma dell’atto pubblico.

Un caso particolare: la donazione modale

Ci sono situazioni in cui la donazione, per quanto sia un atto di liberalità, possa prevedere un impegno nei confronti del donatario.

Donazione ai figli con clausola

Prendiamo ad esempio un genitore anziano che dona la propria casa ad un figlio, ponendo l’onere nei suoi confronti di accudire il genitore per il tempo restante della sua vita.

Questa donazione è gravata da un modus, ossia un onere nei confronti del beneficiario, il cui adempimento non può essere superiore al valore della cosa donata.

Il mancato adempimento dell’onere non costituisce causa di risoluzione della donazione se ciò non viene espressamente previsto nell’atto di donazione. Per dare particolare forza all’onere apposto si dovrà pertanto inserire nell’atto di donazione una clausola che preveda la risoluzione della donazione stessa in caso di mancato adempimento dell’onere.

Ma una donazione è revocabile?

Sì, certamente, ma non è così semplice, in quanto trattandosi di un contratto tra due parti, una non può autonomamente ripensarci.

La revoca di una donazione può essere richiesta all’autorità giudiziaria (che ha la forza giuridica per deciderne la revoca) per due motivi:

  1. Ingratitudine: è possibile la revoca della donazione quando il beneficiario abbia commesso reati gravi nei confronti del donante o dei suoi congiunti (omicidio volontario, tentato omicidio o altro reato cui siano applicabili le norme sull’omicidio, denuncia o testimonianza per reato punibile con l’ergastolo, o reclusione non inferiore a tre anni)  si sia reso colpevole di ingiuria grave verso il donante; abbia dolosamente arrecato grave pregiudizio al suo patrimonio, o gli abbia rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti a sensi di legge.
  2. Sopravvenienza di figli: le donazioni fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti legittimi al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l’esistenza di un figlio, o di un discendente legittimo del donante. La revocazione può essere richiesta anche se il figlio del donante era già concepito al momento della donazione.

Le incombenze fiscali

I beneficiari devono pagare l’imposta di donazione per i beni e i diritti ricevuti. Questa imposta colpisce le attribuzioni ai singoli beneficiari e si applica solo al valore dei beni eccedente la franchigia che eventualmente spetta in base al rapporto di parentela intercorrente tra donante e beneficiario.

La quota di franchigia nella donazione

Le franchigie e le aliquote di tassazione coincidono con quelle previste per le successioni.

 

Pertanto, nel caso di una donazione effettuata in favore del coniuge o di un figlio, l’imposta si applica nella misura del 4% oltre l’eccedenza di 1 milione di euro.

Se il beneficiario è un portatore di handicap, la franchigia viene innalzata a 1,5 milioni di euro.

Verso fratelli e sorelle, la franchigia scende a 100.000 euro e l’imposta è del 6% oltre la franchigia.

Senza alcuna franchigia, 6% se beneficiari sono i parenti entro il quarto grado, gli affini in linea retta e gli affini in linea collaterale entro il terzo grado.

Idem nessuna franchigia e imposta al 8% per tutti gli altri Soggetti.

Su questo ultimo valore una veloce considerazione: i conviventi non essendo uniti da un vincolo matrimoniale, non hanno diritti successori nei confronti del partner, e allo stesso tempo in caso di donazione (o successione testamentaria) sono tenuti a pagare l’8% sull’intero valore a loro trasferito.

Una piccola riflessione dentro la coppia in tal senso ci può stare. Le strategie ci sono.

Quando oggetto di trasferimento sono dei beni immobiliari, consideriamo anche altre due imposte, una detta ipotecaria (2%) e l’altra catastale (1%) del valore attribuito agli immobili (volgarmente detta ipo-catastale 2+1, ossia 3%).

Se ci sono le condizioni per usufruire del beneficio prima casa per il beneficiario, viene sostenuta in modo forfettario nella misura fissa di 200 euro per ognuna delle 2 imposte.

Si può vendere un bene ricevuto in donazione?

In linea generale è possibile cedere un bene che è stato ricevuto per via donativa, in quanto il donatario come dicevamo ne acquisisce il pieno possesso.

Vendita di un bene ricevuto in donazione

Attenzione però. Prendiamo l’esempio classico di un genitore che dona la casa ad un figlio che dopo alcuni anni decide di venderla perché ha altri progetti. 

Ci sono alcuni aspetti da valutare:

  1. Se il figlio ha usufruito dei benefici prima casa nell’atto di donazione, vanno considerati 5 anni prima di venderlo, senza aggravi di tassazione. In caso contrario, qualora fosse ceduto prima dei 5 anni, andranno sostenute le imposte piene che non sono state versate in fase di donazione.
  2. La donazione come dicevamo è un atto revocabile, pertanto non è così immediato poter cedere un immobile ricevuto in donazione. Potrebbero sorgere i 2 casi (ingratitudine e sopravvenienza figli) citati sopra, oppure qualora il genitore fosse deceduto (e quindi entriamo nel tema della successione legale o testamentaria), gli altri eredi potrebbero entro 10 anni dalla morte del donante avviare un’azione di riduzione nei confronti del beneficiario, per reintegrare la loro quota di legittima che ritengono sia stata lesa per effetto della donazione.

La sicurezza di poter cedere un immobile ricevuto in donazione, si avrebbe pertanto 10 anni dopo la morte del donante (tempo limite per gli Eredi per agire) oppure 20 anni dopo l’atto stesso di donazione.

Non è un tempo così semplice da gestire… così negli ultimi anni alcuni operatori assicurativi hanno proposto una polizza donazione sicura che permette la commerciabilità di un immobile di provenienza donativa, in quanto tutela il terzo acquirente, ossia colui che subirebbe il rischio di perdite economiche qualora fossero avviate azioni verso l’immobile acquistato dal donatario.

Utilizzi corretti e deviati

Negli anni la donazione è diventata uno strumento utilizzato “alla bisogna”, per gestire rischi fiscali, imprenditoriali, familiari, e così via.

L’uso a volte si è trasformato in un abuso, deviato da quelle che sono le reali finalità di questo atto.

Non è un caso, visto che l’Italia in particolare, storicamente vive fasi mutevoli legate alle tematiche fiscali, alla legge fallimentare, alle imposte di successione, alle controversie familiari.

La donazione è un atto d'amore del donante nei confronti del donatario

La donazione rimane a mio avviso un atto libero e intimo, mosso dalle migliori intenzioni di una persona, di portare un beneficio economico a un’altra verso cui c’è un legame sentimentale, di affetto o di profonda gratitudine.

Tanto è semplice nella sua nascita come intento, tanto richiede analisi e attenzione nella sua messa in opera, verificando tutti gli aspetti che possono impattare su tale atto, nel tempo presente in cui si realizza il trasferimento e soprattutto negli aspetti patrimoniali futuri.

Parlarne con il proprio consulente patrimoniale di riferimento può aiutare a mettere in fila tutti quegli elementi e quei potenziali rischi, per affrontare al meglio ed eventualmente integrare con altre strategie, la propria scelta personale.

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