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Il contratto di convivenza: come regolamentare la coppia di fatto

Matteo Spairani, consulente finanziario

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Il concetto di famiglia si è ormai evoluto e oggi abbraccia molteplici casistiche e situazioni di nuclei uniti nella condivisione di reciproci sentimenti, ma non sempre tutelati dal diritto. 

Prima di procedere con la redazione di un contratto di convivenza, è bene effettuare insieme al proprio consulente un check-up patrimoniale, al fine di verificare ogni aspetto e tutelare così entrambe le parti. Quando si parla di coppia, la dimensione affettiva non può essere ridotta solo a una firma di un contratto, ma significa molto di più: prendersi cura l’uno dell’altro ed esserci, sempre. Per questo un’analisi del proprio patrimonio e una dettagliata valutazione del rischio con una strategia risolutiva vincente, possono aiutare la coppia a mantenere la giusta armonia affettiva e non solo.

Il contratto di convivenza trova un suo inquadramento nella legge 76 del 2016 (l’ormai famosa Legge Cirinnà, la quale ha avuto grande notorietà durante l’iter parlamentare, perché contempla nel testo anche le Unioni Civili).

Presupposto fondamentale per poter redigere un contratto di convivenza è la presenza di un rapporto stabile tra due persone maggiorenni – di diverso o dello stesso sesso – unite appunto da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, matrimonio o unione civile.

Cos’è il Contratto di Convivenza

È un accordo – necessariamente redatto per iscritto – con cui la coppia definisce le regole della propria convivenza attraverso la configurazione dell’assetto patrimoniale della stessa e alcuni limitati aspetti inerenti i rapporti personali (es. la designazione dell’amministratore di sostegno). L’accordo può essere impiegato anche per regolare le conseguenze patrimoniali che scaturiranno della cessazione della convivenza qualora questa dovesse concretizzarsi.

Regolamentazione della coppia di fatto con il supporto di un consulente patrimoniale

Cosa può essere regolamentato

È possibile disciplinare diversi aspetti patrimoniali:

  1. le modalità di partecipazione alle spese comuni e quindi la definizione degli obblighi di contribuzione reciproca dell’apporto di ciascun partner nelle spese comuni o nell’attività lavorativa domestica
  2. i criteri di attribuzione della proprietà dei beni acquistati nel corso della convivenza, potendo addirittura definire un regime di comunione o separazione, anche per specifiche spese effettuate dalla coppia;
  3. le modalità di uso della casa adibita a residenza comune, sia essa di proprietà di uno solo dei conviventi o di entrambi i conviventi, oppure sia in affitto;
  4. le modalità per la definizione dei reciproci rapporti patrimoniali in caso di cessazione della convivenza, al fine di evitare nel momento della frattura, tutte quelle discussioni e rivendicazioni, causate dalle inevitabili tensioni del momento, che potrebbero rendere difficile trovare un accordo.


Il contratto può contenere anche disposizioni inerenti la facoltà di assistenza reciproca, in tutti i casi di malattia fisica o psichica (o qualora la capacità di intendere e di volere di una delle parti risulti comunque compromessa), o la designazione reciproca ad amministratore di sostegno.

Attenzione: la convivenza, a differenza del matrimonio o dell’unione civile, non dà diritti successori al convivente superstite, il quale può rientrare nell’asse ereditario attraverso testamento redatto dal convivente deceduto (tassazione sui beni trasferiti pari al 8% del valore, senza alcuna franchigia di esenzione), se nominato erede (nei limiti della quota disponibile), oppure in qualità di legato.

Quali effetti produce

Dal contratto di convivenza nascono degli obblighi giuridici a carico delle parti che lo hanno sottoscritto. Pertanto la violazione di taluno degli obblighi assunti con il contratto di convivenza legittima l’altra parte a rivolgersi al giudice per ottenere quanto preventivamente concordato (ad esempio nell’acquisto di beni considerati dal contratto in proprietà comune, qualora una delle parti ostacolasse l’acquisizione della quota di proprietà del convivente, costui potrà ricorrere presso il Tribunale competente per ottenere una sentenza che produca gli effetti di traslazione della proprietà non trasferita).

Gli accordi contenuti in un contratto di convivenza hanno valore per le parti che hanno stipulato tali accordi e non nei confronti di terzi.

Durata del contratto di convivenza

Quanto dura il Contratto

La durata naturale del contratto di convivenza coincide con la durata del rapporto di convivenza. È logico quindi subordinare gli effetti del contratto alla permanenza del rapporto di convivenza (che potrebbe cessare per scelta dei conviventi di interrompere il rapporto, oppure perché “consolidato” in vincolo matrimoniale o unione civile).
Ciò non toglie che vi siano alcuni accordi destinati a produrre i loro effetti proprio a partire dalla cessazione del rapporto di convivenza: si pensi a tutti gli accordi che fissano le modalità per la definizione dei reciproci rapporti patrimoniali in caso di cessazione della convivenza, al fine di evitare nel momento della frattura, tutte quelle discussioni e rivendicazioni, causate dalle inevitabili tensioni del momento.

Se nel contratto sono contenuti anche accordi di questo tipo, alla cessazione del rapporto di convivenza, il contratto continuerà a trovare applicazione proprio per disciplinare la fase di definizione dei rapporti patrimoniali e la divisione dei beni comuni, mentre cesserà di produrre qualsiasi effetto con riguardo a tutti i restanti accordi che presuppongono il permanere di un rapporto di convivenza (gli accordi sulla partecipazione alle spese comuni, gli accordi sull’acquisto in comune di beni, ecc.).

Come scioglierlo

Il contratto di convivenza è un vero e proprio contratto, e come tale soggetto alle disposizioni dettate per tutti i contratti in generale, per cui lo stesso non può essere sciolto che per mutuo consenso (e cioè grazie ad un nuovo accordo tra le medesime parti, comportante la risoluzione del contratto a suo tempo stipulato), ovvero per le cause ammesse dalla legge, così, ad esempio, ciascun partner potrà chiedere la risoluzione del contratto di convivenza:

  1. in caso di inadempimento dell’altro partner, purché non di scarsa importanza;
  2. in caso sopravvenuta impossibilità della prestazione dovute;
  3. in caso di prestazione divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili.

Perché pensarci

Ogni coppia è nella assoluta libertà di decidere come regolamentare la propria vita insieme.

I sentimenti non si possono imbrigliare in un contratto o in una carta dei diritti e dei doveri.

Ma è altrettanto segno di responsabilità, pensare a quali effetti potrebbero produrre gli eventi della vita: casa da acquistare o da vendere, figli della coppia o di precedenti relazioni, conti correnti in comune e relativi investimenti, attività/imprese/aziende, finanziamenti e mutui, garanzie prestate, problemi di salute, assistenza, fine della relazione o decesso.

Il diritto non dà grandi tutele alle coppie conviventi e al tempo stesso non si può pensare che ci si debba necessariamente sposare per dare le necessarie tutele al partner (perché a volte non si vuole arrivare a questo passo, e in altri casi proprio non si può compiere per precedenti relazioni non ancora legalmente terminate). Questo significa che occorre valutare tutti gli strumenti giuridici (contratto di convivenza, atto di destinazione, polizze vita, testamento e legato, trust) che permettano alla coppia di crescere in consapevolezza e aumentare le tutele reciproche e verso gli affetti a loro vicini.

Analisi del patrimonio della coppia con il consulente patrimoniale

Un caso recente

Marco e Claudia convivono ormai da oltre 10 anni e sono una coppia affiatata.

Marco è separato consensualmente da 18 anni, ma un po’ per inerzia, un po’ per non tornare sul tasto dolente, non ha ancora finalizzato il divorzio dalla ex-moglie, con cui ha avuto una figlia oggi maggiorenne e già mamma.

Marco e Claudia vivono nell’appartamento di lui, nel quale con il passare del tempo hanno effettuato insieme delle spese di ristrutturazione e di mobilio.

Proprio per l’armonia e la condivisione reciproca, hanno aperto un conto in comune, su cui hanno con il tempo conferito una discreta somma, che è stata investita in strumenti cointestati. Claudia proprio per compensare il fatto di vivere in casa di Marco e di non pagare nessun affitto, ha trasferito una quota maggioritaria sul conto condiviso.

Claudia ha qualche anno in più di Marco e probabilmente l’anno prossimo riuscirà a cessare l’attività lavorativa e andare in pensione con una buona liquidazione.

E proprio utilizzando un po’ della liquidazione e ricorrendo ad un piccolo mutuo, stanno pensando di prendere un appartamentino in una località di mare.

La loro situazione, comune a molte altre coppie, per quanto sia idilliaca dal punto di vista sentimentale, è una bomba ad orologeria sotto l’aspetto patrimoniale.

La decisione condivisa di effettuare insieme al consulente patrimoniale una dettagliata analisi della loro situazione ha permesso loro di identificare molteplici fattori di criticità, che possono seriamente impattare sulla loro vita di coppia. Dall’analisi dei rischi potenziali, abbiamo potuto definire insieme delle strategie di tutela, facendo così un notevole passo avanti insieme in termini di maggior consapevolezza della loro situazione e orientamento per le scelte future. 

La dimensione affettiva di una coppia non può essere confinata su qualche foglio A4 dove si redige un contratto: prendersi cura del partner, condividere, esserci. Sono il significato dello stare insieme.

Ma oltre al significato, amare comporta anche una dimensione di responsabilità, che non può essere trascurata. La consulenza patrimoniale, quella buona, fatta di ascolto, di metodo, di analisi e di pianificazione, non toglie nulla alla coppia, anzi aggiunge il valore dell’adoperarsi affinché la serenità di oggi, possa essere mantenuta nel tempo. 

Necessiti di una consulenza patrimoniale ma non sai a chi rivolgerti? Parla con me, sono qui per ascoltarti.

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